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SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA (SIBE) ITALIAN SOCIETY FOR EVOLUTIONARY BIOLOGY (ISEB)

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE
E' costituita una associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione "Società Italiana di Biologia Evoluzionistica" siglabile "SIBE". La associazione potrà essere indicata alternativamente o cumulativamente con la denominazione "Italian Society for Evolutionary Biology" siglabile "ISEB".

Art. 2 – SEDE
L'associazione ha sede in Asti, via Testa n. 89.

Art. 3 – FINALITÀ
L’associazione intende stimolare e favorire l’elaborazione e la discussione di conoscenze e problematiche finalizzate a delucidare sul piano scientifico, storico e filosofico cause, fattori, processi e modalità dell’evoluzione biologica, a promuovere la ricerca interdisciplinare facilitando i contatti tra i cultori di questi studi. L'associazione promuove la diffusione a tutti i livelli delle conoscenze relative all'evoluzione biologica. L’associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Art. 4 – ATTIVITÀ
L’associazione potrà svolgere tutte le attività che hanno il fine di realizzare gli scopi di cui all’art. 3, quali:
  • la promozione degli studi sull’evoluzione biologica
  • l'organizzazione di convegni, scuole estive e tavole rotonde in sedi pubbliche o private;
  • la pubblicazione di libri, riviste e audiovisivi;
  • la collaborazione con altre associazioni culturali aventi obiettivi consimili;
  • lo scambio culturale e la diffusione di tali attività fra i diversi ordini dell’istruzione ed al pubblico anche attraverso i mezzi d’informazione.
Art. 5 – SOCI
Possono essere Soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri che condividano le finalità e gli scopi della associazione. La associazione è composta da Soci ordinari, Soci onorari e Soci benemeriti.
  1. Soci ordinari: sono le persone fisiche, italiane o straniere, la cui richiesta scritta di ammissione è ratificata dal Consiglio Direttivo della associazione. L’ammissione di un nuovo socio ordinario viene ratificata dal Consiglio Direttivo dietro presentazione del nuovo socio da parte di un socio in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci ordinari sono tenuti a versare annualmente le quote stabilite dal Regolamento.
  2. Soci onorari: sono le persone fisiche che, a giudizio dell’Assemblea dei Soci, abbiano esplicato attività nazionali o internazionali di rilevante significato per gli scopi della associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
  3. Soci benemeriti: sono i soggetti, persone fisiche ed enti, che contribuiscono allo sviluppo della associazione con donazioni o contributi finanziari ritenuti di rilevante importanza dall’assemblea dei soci.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee della associazione.
Solo i Soci ordinari e onorari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche della associazione.

Art. 6 – DECADENZA DEI SOCI
I Soci che intendono recedere dall'associazione devono comunicare per iscritto il loro proposito al Presidente. In difetto di tale richiesta, l'adesione si intende rinnovata. In caso di indegnità, la qualifica di Socio può essere revocata con delibera insindacabile dell’Assemblea dei Soci. In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Regolamento stabilisce l'intervallo di tempo oltre il quale l'iscrizione del socio si intende automaticamente decaduta.

Art. 7 – PATRIMONIO
Il patrimonio della associazione è costituito dalle quote versate dai Soci, da altri contributi versati da Soci o da terzi, da donazioni e da disposizioni testamentarie a favore della associazione e dai proventi delle iniziative deliberate dall’Assemblea dei Soci. L'utilizzazione del patrimonio è di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci.

Art. 8 – ORGANI
Sono organi della associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere e il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'organo deliberante della associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto di cui all'art. 5 e, per i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione dell’Assemblea. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, con un preavviso di almeno un mese e viene presieduta dal Presidente o, in sua eventuale assenza o indisponibilità, dal Vice-Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea viene convocata anche sotto forma di riunione telematica secondo le norme previste dal Regolamento. L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:
  • approva la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività e sull'andamento economico e sulle attività della associazione;
  • approva il rendiconto finanziario e le relazioni annuali di bilancio consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo;
  • apporta modifiche al Regolamento su proposta del Consiglio Direttivo;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza relativa.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera, a maggioranza qualificata di due terzi, sulle modificazioni dello statuto e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della associazione. Lo scioglimento della associazione deve essere approvato dalla maggioranza dei tre quarti degli associati.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell’associazione ed ha il compito di coordinarne e svilupparne le attività in conformità con i principi stabiliti dall'art. 3. Il Consiglio Direttivo provvede altresì:
  • alla ratifica dell'ammissione dei nuovi Soci;
  • alla convocazione dell'Assemblea;
  • alla definizione della quota annuale di iscrizione;
  • alla discussione del rendiconto finanziario e delle relazioni annuali di bilancio consuntivo e preventivo;
  • alla nomina per cooptazione di un sostituto ad interim del Segretario-Tesoriere, del Vice-Presidente o del Presidente del Collegio dei Probiviri in caso di dimissioni o decadenza. Tali sostituti rimangono in carica fino all’assemblea dei soci successiva.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
  1. il Presidente;
  2. il Vice-Presidente;
  3. il Segretario-Tesoriere;
  4. i Consiglieri, in numero non superiore a cinque e definito dal regolamento;
  5. il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni, fatta eccezione per quanto in seguito previsto per il Segretario-Tesoriere.

Art. 11 – PRESIDENTE
Il Presidente ha il compito di rappresentare la associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori o mandatari. Rimane in carica per due anni. Il Vice-Presidente (Art. 12) diviene automaticamente Presidente al termine del suo mandato.

Art. 12 – VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nella sue mansioni e lo sostituisce, con i medesimi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. Viene eletto dall’Assemblea, rimane in carica per due anni.

Art. 13 – SEGRETARIO-TESORIERE
Spetta al Segretario-Tesoriere esercitare le attività di segreteria della associazione, tenere i verbali delle Assemblee, provvedere alla raccolta delle entrate e alle uscite economiche, redigere per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea il resoconto finanziario e le relazioni di bilancio consuntivo e preventivo annuali. E’ eletto dall'Assemblea, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Art. 14 – I CONSIGLIERI
I consiglieri partecipano alle funzioni del Consiglio Direttivo coadiuvando il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. Essi sono in numero dispari, non superiore a cinque e definito dal regolamento, e di essi almeno uno è eletto tra i ricercatori italiani che lavorano all’estero. Un numero di supplenti pari alla metà più uno dei consiglieri viene eletto in concomitanza con i consiglieri. I consiglieri restano in carica per due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Al Collegio dei Probiviri è demandata dal Consiglio Direttivo la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra Soci e tra Soci e associazione relativamente all'attività sociale. Esso è composto da due Soci ordinari eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica per due anni ed i suoi membri possono essere confermati. Essi sono integrati dal Presidente uscente con funzione di Presidente del Collegio.

Art. 16 – CONVEGNI
I Convegni sono le principali attività culturali dell’associazione, in quanto permettono di realizzare le finalità di cui all'art. 3. Il programma di ciascun convegno viene stabilito di volta in volta da un comitato appositamente indicato dal Consiglio Direttivo che tenga conto delle varie competenze delle discipline evoluzionistiche. Tutti gli altri aspetti organizzativi dei convegni possono essere delegati dal Consiglio Direttivo anche a persone o enti che non fanno parte della associazione. Il Consiglio Direttivo curerà la pubblicazione degli atti dei convegni nel modo che riterrà opportuno.

Art. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 18 – REGOLAMENTO
Il Regolamento viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 19 – GRUPPI INTERNI
E’ consentita la costituzione di Gruppi che riuniscono Soci con comuni e specifici interessi di ricerca. I gruppi di lavoro tematici sono costituiti liberamente e non comportano alcun onere finanziario ed organizzativo per la associazione. La associazione può tuttavia organizzare, anche su proposta di tali gruppi, attività tematiche specifiche e stimolare l'attività dei gruppi tematici.

Art. 20 – DURATA
La durata della associazione é fissata fino al 31 dicembre 2020 e si intenderà tacitamente prorogata a tempo indeterminato, qualora decorso il suddetto termine venga proseguita l'attività sociale.

Art. 21 – MODIFICHE DI STATUTO
Le modificazioni dello Statuto possono essere formulate da qualsiasi socio e sono votate dall’Assemblea ordinaria a maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento anticipato, per qualsiasi causa prevista dalla legge, l'Assemblea nomina un Liquidatore scelto tra i Soci oppure tra persone estranee alla associazione. L'attivo netto risultante sarà devoluto dall'Assemblea a uno o più Enti che perseguano uno scopo e/o siano animati da uno spirito analogo a quello della associazione disciolta. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i membri della disciolta associazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Costituzione dell’Associazione.
All’atto della approvazione del presente Statuto della associazione, in data 26 agosto 2005, presso l’Università di Ferrara, l’Assemblea dei promotori elegge un Consiglio Direttivo provvisorio, costituito da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere, cinque consiglieri e un Presidente del Collegio dei Probiviri. Tali organi restano in carica un anno con il compito di rendere operativo lo statuto e di redigere gli eventuali regolamenti. Allo scadere del primo anno, l’Assemblea dei Soci elegge tutte le cariche del Consiglio Direttivo.

Art. 24– Iscrizione dei soci all’atto della costituzione dell’Associazione.
Gli iscritti al Primo Congresso dei Biologi Evoluzionisti Italiani, Ferrara 24-26 Agosto 2005, in regola con la quota d’iscrizione del Congresso stesso in data 26 agosto e comunque i presenti all’Assemblea costitutiva, hanno diritto all’iscrizione all’Associazione senza presentazione da parte di un socio. Nessuna quota associativa è dovuta per l’anno 2005. Asti, 14 settembre 2005.

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